La guida in stato di ebbrezza e' sanzionata dall'articolo 186 del Codice della Strada come segue:images
a) tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro (g/l) e' punito con la sanzione amministrativa da Euro 544,00 a Euro 2.174,00; oltre alla sospensione della patente da 3 a 6 mesi;

b) tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 grammi per litro (g/l) e' punito con l'arresto sino a 6 mesi e con l'ammenda da Euro  800,00 a Euro 3.200,00; oltre alla sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;

c) tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) e' punito con l'arresto da 6 mesi a 1 anno e con l'ammenda da Euro  1.500,00 a Euro 6.000,00; oltre alla sospensione della patente da 1 a 2 anni (se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la sospensione della patente e' raddoppiata). Inoltre, la patente e' sempre revocata in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna o di patteggiamento, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo salvo appartenga a persona estranea al reato.
Ai sensi del comma 2 bis se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le suddette sanzioni sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo appartenga a persona estranea al reato. Al conducente dell'autoveicolo, che ha provocato un incidente stradale con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l, oltre alle suddette sanzioni, viene altresi' revocata la patente di guida. E' da evidenziarsi che per incidente stradale si intende ogni forma di turbativa del traffico potenzialmente idonea a determinare danni e pertanto, oltre al normale scontro tra veicoli in movimento, anche la fuoriuscita dalla sede stradale, la perdita del controllo del mezzo e cosi' pure l'urto di un'auto in sosta, di un cancello, di un muro, di un guardrail, di un albero, ecc.). Un ulteriore aggravamento da 1/3 a 1/2 dell'ammenda e' prevista nel caso in cui le violazioni di cui ai punti b) e c) si verifichino in ore notturne (dalle ore 22:00 alle ore 7:00).
I neopatentati (coloro che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni), i conducenti di eta' inferiore agli anni 21 e i guidatori professionali (autisti di mezzi pubblici e privati), non possono guidare dopo aver assunto sostanze alcoliche e l'art. 186 bis prevede la sanzione amministrativa da Euro 168,00 a Euro 679,00 nel caso in cui il tasso alcolemico sia superiore a 0 (zero) e fino 0,5 grammi per litro (g/l). Superata tale soglia si applicano le sanzioni previste dall'art. 186 aumentante, secondo il tasso alcolemico, da 1/3 a 1/2.

La prima linea difensiva e' quella di chiedere la sostituzione della pena (pecuniaria e detentiva) con il lavoro di pubblica utilita' (LPU) che consiste nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita'. Il lavoro di pubblica utilita' puo' essere chiesto per una sola volta purche' il conducente non abbia provocato un incidente stradale. Nel caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice revochera' la sentenza di condanna, dichiarera' l'estinzione del reato e disporra' la riduzione di 1/2 della sospensione della patente, nonche' revochera' l'eventuale confisca del veicolo sequestrato.
La seconda linea difensiva, qualora non sia possibile chiedere il lavoro di pubblica utilita' (incidente stradale o perche' gia' usufruito in precedenza), e' quella di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova (art. 168 bis cod. pen.). La messa alla prova (MAP) comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato nonche', ove possibile, il risarcimento del danno cagionato alla parte offesa, l'affidamento dell'imputato al servizio sociale (UEPE) per lo svolgimento di un programma dove e' comunque previsto il lavoro di pubblica utilita'. L'esito positivo della prova determinera' l'estinzione del reato ma non delle sanzioni amministrative accessorie qual e' appunto la sospensione della patente che sara' applicata dal Prefetto e non dal Giudice. Anche la MAP, cosi' come il LPA, puo' essere chiesta una sola volta.
La competenza a giudicare e' del Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui e' stata commessa la violazione.
A seguito delle suddette violazioni l'organo di polizia provvederà a ritirare la patente del trasgressore che verrà inviata a Prefetto che emanerà un'ordinanza di sospensione commisurata alla gravità della violazione in misura provvisoria quando trattasi di reato (tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro) in quanto sarà poi il Giudice ad applicare la sanzione amministrativa accessoria in via definitiva (dalla quale sarà scontato dal Prefetto il presofferto). Ebbene se il trasgressore con la sua condotta non ha causato un incidente stradale (vd. sopra) e il tasso alcolemico non è superiore a 0,8 grammi per litro (e cioè la condotta non costituisca reato) può chiedere al Prefetto entro 5 giorni dal ritiro della patente un "permesso di  guida", per determinate fasce orarie (
per non oltre 3 ore al giorno), adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora, risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero qualora ricorra una situazione che darebbe diritto alle agevolazioni di cui all'art 33 della Legge n. 104/92. Il prezzo da pagare, per godere del suddetto beneficio, è un aumento del periodo di sospensione della patente pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida (art. 218 C.d.S.). Ragion per cui occorre soppesare bene se chiederlo in funzione della conservazione del posto di lavoro.

 

STUDIO LEGALE ASSOCIATO NICOLETTI - ZARO

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