
Responsabilità Medica

Cos'è la responsabilità medica?
La responsabilità civile e penale in ambito medico è un settore del diritto che tutela i pazienti danneggiati da errori o negligenze commesse durante il percorso di cura.
Questo ambito del diritto mira a garantire ai pazienti il risarcimento dei danni subiti, siano essi patrimoniali (es. costi di assistenza, spese mediche) o non patrimoniali (es. danno biologico o morale).
Gli errori possono derivare da diagnosi errate, trattamenti non appropriati, omissioni o mancanza di informazione sui rischi della terapia.
Quali sono le novità della Legge Gelli-Bianco (L.24/2017)?
La Legge Gelli-Bianco ha riformato profondamente la responsabilità medica, introducendo standard più rigorosi per la gestione dei casi di malasanità.
Tra le principali novità:
1. Doppio regime di responsabilità: la legge ha distinto tra responsabilità contrattuale (applicabile alla struttura sanitaria pubblica o privata e ai medici in regime di libera professione intramuraria o in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale) e responsabilità extracontrattuale (applicabile ai medici dipendenti delle strutture pubbliche e private).
Questa distinzione incide sull’onere della prova e sul termine di prescrizione. Nella responsabilità contrattuale l’azione risarcitoria si prescrive in 10 anni, mentre nella responsabilità extracontrattuale la prescrizione è di 5 anni.
Si rileva, però, che la prescrizione inizia decorrere non dall’evento dannoso ma bensì da quando il paziente ha contezza di aver subito un “danno ingiusto” ossia dal momento in cui la malattia viene percepita o può esserla con l’uso della ordinaria diligenza.
2. Obbligo assicurativo: le strutture sanitarie pubbliche e private e i professionisti devono essere assicurati contro i rischi derivanti dalla loro attività.
Questo garantisce una maggiore protezione per i pazienti in caso di risarcimento. La legge Gelli-Bianco introduceva, in corrispondenza dell’art. 12, l’azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazioni dell’azienda ospedaliera.
Questa possibilità è diventata realtà solo da quest’anno grazie all’emanazione del decreto attuativo Decreto del Ministero delle Imprese e del Made In Italy 15 Dicembre 2023, N. 232 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2024, n. 51).
3.Il diritto di accesso alla documentazione detenuta dalla direzione sanitaria della struttura pubblica o privata. Quest’ultime devono mettere a disposizione del richiedente, entro sette giorni dalla richiesta, le perizie, relazioni mediche, nonché i verbali dei comitati di valutazione dei sinistri (CVS) interni delle aziende ospedaliere.
4. Procedura di conciliazione: prima di ricorrere al giudice, la legge introduce un obbligo di tentativo di conciliazione attraverso la consulenza tecnica preventiva, volta a raggiungere una soluzione rapida e meno costosa.
Qual è la procedura da seguire per intentare un giudizio civile?
In caso di sospetto errore medico, il primo passo è acquisire la documentazione clinica (cartella clinica, referti, prescrizioni).
Successivamente, è consigliabile affidarsi a un Avvocato specializzato, che si occuperà di:
1. Valutare la fattibilità del caso: tramite una consulenza medico-legale preliminare per accertare la presenza di colpa e nesso causale tra il danno e la condotta sanitaria.
2. Tentare la Conciliazione: legge Gelli-Bianco, come già anticipato, prevede a pena di improcedibilità che l’azione giudiziale ordinaria debba essere preceduta alla presentazione di un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (ATP) o dal procedimento di mediazione, la cui relazione tecnica potrà poi essere acquisita nel successivo giudizio di merito sempreché la struttura ospedaliera non ritenga, all’esito della stessa, di addivenire ad un accordo transattivo con il danneggiato.
3. Intentare il Giudizio: qualora la conciliazione non vada a buon fine, l’avvocato procederà con l’azione giudiziale, presentando una domanda di risarcimento presso il tribunale civile per danni e, se necessario, procedendo anche in sede penale.
A quanto ammonta il risarcimento?
L’art. 7 della legge Gelli-Bianco stabilisce altresì che le tabelle di riferimento per il calcolo dei danni “stricto sensu” alla persona siano quelle previste dagli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private.
Tuttavia, se per le cd. micro-permanenti (e cioè le lesioni con un IP ≤ al 9%) è stata approvata una tabella nazionale, che viene annualmente aggiornata con decreto Ministeriale, per le cd. macro-permanenti (lesioni con un IP > al 9%) la tabella unica nazionale, prevista dall’art. 138 DdA, non è ancora stata approvata e pertanto, alle suddette lesioni si applicano le tabelle del Tribunale di Milano che la Suprema Corte di Cassazione ha più volte riconosciuto di valenza generale.
Quanto al danno morale, pacificamente riconosciuto per le m-acropermanenti, tanto che lo stesso risulta già conteggiato nel valore a punto delle tabelle milanesi, per le micro-permanenti può trovare ristoro, solo a determinate condizioni, fino ad una percentuale del 20% del danno biologico.
Viene risarcito il danno da mancato consenso informato?
Altro danno che potrebbe concretizzarsi è quello relativo alla mancata o irregolare acquisizione da parte della struttura sanitaria del cd. consenso informato che consiste nella accettazione consapevole del paziente di un trattamento terapeutico dopo essere stato informato sulle modalità di esecuzione, sui benefici, sulle conseguenze e sui rischi connessi all’intervento stesso.
Dalla violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, possono pertanto scaturire due diverse tipologie di danni:
- alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente se fosse stato correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
- da lesione del diritto all'autodeterminazione. In tal caso, anche se l'intervento sia stato eseguito correttamente e non abbia cagionato alcun danno alla salute, la lesione del diritto all'autodeterminazione è autonomamente risarcibile, con liquidazione da effettuarsi anche in via equitativa da parte del giudice.
Perché è necessario farsi assistere da un Avvocato?
Affrontare un caso di responsabilità medica richiede competenze specialistiche sia in campo legale che medico. Un Avvocato esperto in questo settore può garantire:
1. Consulenza Tecnica Completa: grazie alla collaborazione con periti medici qualificati, l’avvocato potrà valutare correttamente il caso e raccogliere le prove necessarie.
2.Tutela dei Diritti del Paziente: un professionista garantisce il rispetto delle procedure previste dalla Legge Gelli-Bianco, massimizzando le possibilità di ottenere un risarcimento equo e riducendo i tempi di risoluzione.
3.Esperienza nei Procedimenti Giudiziali e di Mediazione: l’avvocato gestisce tutte le fasi del processo, dal tentativo di conciliazione fino all’eventuale giudizio civile e penale, proteggendo il paziente da possibili complicazioni legali.
4.La complessità delle norme e dei passaggi da seguire rende indispensabile un supporto legale esperto, sia per tutelare i diritti del paziente che per gestire in modo efficace la richiesta di risarcimento.