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Guida in stato di ebbrezza

Guida in stato di ebbrezza

Quali sono le sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza? 

Il Codice della Strada punisce chi conduce un veicolo sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

 

Il legislatore prevede tre diversi scaglioni a seconda del tasso alcolemico rilevato nel corpo del guidatore:  Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro (g/l), al guidatore verrà contestato un mero illecito amministrativo con il pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

 

Se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), il guidatore sarà sanzionato con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi e con la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

 

Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), la sanzione consiste nell'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, nell'arresto da sei mesi ad un anno, nella sospensione della patente di guida da uno a due anni (se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la sospensione della patente e' raddoppiata).

Cosa succede se l'accertamento con l'Alcoltest ha esito POSITIVO? 

A seguito delle suddette violazioni l'organo di polizia provvederà a ritirare la patente del trasgressore che verrà inviata al Prefetto che emanerà un'ordinanza di sospensione commisurata alla gravità della violazione in misura provvisoria quando trattasi di reato (tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro) in quanto sarà poi il Giudice ad applicare la sanzione amministrativa accessoria in via definitiva (dalla quale sarà scontato dal Prefetto il presofferto).

Quando può essere concesso il "permesso di guida" per andare al lavoro? 

Se il trasgressore con la sua condotta non ha causato un incidente stradale e il tasso alcolemico non è superiore a 0,8 grammi per litro (e cioè la condotta non costituisca reato) può chiedere al Prefetto entro 5 giorni dal ritiro della patente un "permesso di  guida", per determinate fasce orarie (per non oltre 3 ore al giorno), adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora, risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero qualora ricorra una situazione che darebbe diritto alle agevolazioni di cui all'art 33 della Legge n. 104/92.

 

Il prezzo da pagare, per godere del suddetto beneficio, è un aumento del periodo di sospensione della patente pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida (art. 218 C.d.S.). Ragion per cui occorre soppesare bene se chiederlo in funzione della conservazione del posto di lavoro.

Perché è necessario farsi assistere da un Avvocato? 

Affrontare un’accusa di guida in stato di ebbrezza può avere conseguenze significative sulla vita professionale e personale.

 

Per questo motivo è fondamentale farsi assistere da un legale specializzato in tale ambito.

 

Un Avvocato esperto può guidare il cliente verso la scelta difensiva più veloce per riavere la patente di guida. Il nostro Studio è in contatto con numerose Associazioni che accolgono i condannati di tali reati per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena pecuniaria e detentiva. 

 

La prima linea difensiva che proponiamo consiste, infatti, nel chiedere la sostituzione della pena (pecuniaria e detentiva) con il lavoro di pubblica utilità (LPU), ossia nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività (es. presso istituti ospedalieri o assistenziali, Comuni, Associazioni, Onlus, canili, ecc…).  Il lavoro di pubblica utilità può essere chiesto per una sola volta purché il conducente non abbia provocato un incidente stradale.

 

Nel caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice revocherà la sentenza di condanna, dichiarerà l'estinzione del reato e disporrà la riduzione di 1/2 della sospensione della patente, nonché revocherà l'eventuale confisca del veicolo sequestrato.

 

La seconda linea difensiva, qualora non sia possibile chiedere il lavoro di pubblica utilità (incidente stradale o perché già usufruito in precedenza), e' quella di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova (art. 168 bis cod. pen.).

 

La messa alla prova (MAP) comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato nonchè, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato alla parte offesa, l'affidamento dell'imputato al servizio sociale (UEPE) per lo svolgimento di un programma dove e' comunque previsto il lavoro di pubblica utilità.

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