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Incidenti Stradali

Incidenti Stradali

Cosa fare in caso di incidente stradale? 

Nel caso in cui si è vittima di un incidente stradale, un rimedio pratico e veloce da attivare è quello del cd. “risarcimento diretto”.

 

Il danneggiato, in alcuni casi, può chiedere la liquidazione dei danni direttamente alla sua compagnia assicuratrice.

 

Questa strada può essere percorsa solo se non siano coinvolti nell’incidente più di due veicoli, se il risarcimento riguarda danni materiali e/o alla persona con una percentuale di invalidità non superiore al 9% (cd.: danni micro-permanenti), se l’incidente non abbia riguardato un bene immobile, un pedone o un ciclista. 

 

Negli altri casi non sarà possibile attivare il risarcimento diretto nei confronti della propria assicurazione e il risarcimento sarà effettuato dalla compagnia di assicurazioni del danneggiante.

 A quanto ammonta il risarcimento del danno? 

Il calcolo del risarcimento danni da incidente stradale dipende da diversi fattori, tra cui la gravità del danno fisico, il danno materiale al veicolo e eventuali danni morali, l’età del danneggiato. 

 

La quantificazione può richiedere l’intervento di periti e medici legali per valutare adeguatamente il danno biologico e non biologico, attraverso la redazione di una perizia medico legale. 

 

In merito al danno biologico, ossia alla lesione della integrità psico fisica della persona, la tabella di riferimento per il risarcimento delle lesioni cd. micro-permanenti (IP≤9%) è quella prevista dall’art. 139 C.d.A. che viene aggiornata ogni anno con Decreto Ministeriale.

 

Per le lesioni superiori al 9% (cd. macro-permanenti) l’art. 138 del C.d.A. prevede l’applicazione di una tabella unica nazionale ma non ancora approvata. Pertanto in tali casi si applicheranno le tabelle del Tribunale di Milano che la Suprema Corte di Cassazione ha più volte riconosciuto di valenza generale.

Il danno morale è risarcibile? 

Per “danno morale” si intende un turbamento interiore, un pregiudizio di natura psicologica non patrimoniale che un individuo subisce a seguito di lesioni fisiche.

 

Il punto dolente è la risarcibilità del cd. “danno morale” delle invalidità cd. micro-permanenti, dato che le compagnie di assicurazioni tendono a non riconoscerlo sebbene art. 139 C.d.A. preveda che <<qualora la menomazione accertata causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità>>  l’ammontare del risarcimento del danno biologico possa essere aumentato del 20%.

 

I problemi non si pongono sulla sua risarcibilità in tema di lesioni cd. macro-permanenti (>9% IP) in quanto, oltre ad essere pacificamente riconosciuto dall’art. 138 del C.d.A., le tabelle del Tribunale di Milano incorporano già nel valore a punto anche la componente del danno morale.

Il cd. "colpo di frusta" è risarcito? 

Ulteriore punto di attrito con le compagnie di assicurazione riguarda la risarcibilità del danno biologico nelle <<lesioni di lieve entità (cd. “colpo di frusta”), che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente>>.

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Tuttavia sul punto occorre evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione ha a più riprese affermato che gli esami clinico strumentali non sono l'unico mezzo utilizzabile ma sono alternativi agli altri criteri medico legali di accertamento quali appunto l'esame obiettivo (criterio visivo).

Quando interviene il Fondo di Garanzia per Vittime della Strada ? 

- veicoli non identificati: sia per i danni alla persona, nonchè per i danni alle cose (con una franchigia di Euro 500,00) ma solo nel caso di danni gravi alla persona (>9% IP);

 

-veicoli non assicurati: sia per danni alla persona che per danni alle cose;

 

-veicoli assicurati con Imprese in liquidazione coatta: sia per danni alla persona che per danni alle cose;

 

-veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario: sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

 

Nel caso di veicoli non identificati è tuttavia necessario che intervenga l’autorità di pubblica sicurezza che dovrà redigere un rapporto dell’incidente con l’individuazione degli eventuali testimoni, con le foto del luogo e dei mezzi coinvolti, oltreché richiedere l’intervento del soccorso medico (ambulanza).

Successivamente è opportuno presentare alle autorità preposte una denuncia-querela per lesioni colpose nei confronti di ignoti.

Perché è necessario farsi assistere da un Avvocato? 

Gli incidenti stradali comportano la risoluzione di diverse problematiche sia dal lato attivo che passivo della responsabilità.

 

Dal lato passivo perché chi è vittima di un incidente stradale ha la necessità  e il diritto di ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti e delle spese sostenute; dal lato attivo perché coloro che hanno causato l’incidente sono passibili, a secondo della gravità delle lesioni e della violazione commessa, di significative sanzioni penali (artt. 590, 589 bis e 590 bis c.p.).

 

È assolutamente sconsigliato, salvo i casi non controversi e relativi ai soli danni materiali, ricorrere al metodo “fai da te”: meglio rivolgersi ad un Avvocato anche perché, salvo casi particolari, le spese legali saranno direttamente pagate all’Avvocato dalla compagnia di assicurazione in proporzione all’ammontare del risarcimento dei danni.

 

Il tuo Avvocato, inoltre, saprà indirizzarti verso medici legali di fiducia per le eventuali perizie e gli accertamenti necessari.

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